Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









O.P.C.M. 20/12/2002 n. 3259

-Legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 2, comma 2, e successive modifiche e integrazioni;

- Legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 38;

-Legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, art. 21;

-Legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, articoli 23, 28, e successive modifiche e integrazioni;

-Legge regionale 2 settembre 1998, n. 21; Legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, art. 2;

- Legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, art. 2, e successive modifiche e integrazioni;

- Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, art. 5, e successive modifiche e integrazioni;

-Legge regionale 13 maggio 1987, n. 22, articoli 1, 2, 3, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 8 e successive modifiche e integrazioni.

2. Alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le deroghe alle disposizioni di cui agli articoli 4, 17 e 18 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e agli articoli 3 e 4 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto Decreto legislativo.

Art. 3.

1. Per l'esecuzione dei propri compiti il Commissario delegato si avvale, oltre che del soggetto attuatore di cui all'art. 1 della presente ordinanza, di un ufficio costituito da dieci unitā di personale, anche con qualifica dirigenziale ed equiparata, appartenente ad amministrazioni ed enti pubblici ed a societā nel cui capitale vi sia la partecipazione dell'amministrazione comunale, nonchč assunto con contratti di diritto privato, la cui direzione č affidata ad un dirigente particolarmente esperto in problematiche di protezione civile.

2. Per la valutazione dei progetti, e per ogni esigenza di supporto tecnico, il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico composto da funzionari pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione altamente qualificati in numero non superiore alle sei unitā, nominati dal Commissario stesso.

3. Per le finalitā di consulenza permanente in ordine alle problematiche giuridiche, amministrative e finanziarie, il Commissario delegato puō avvalersi di funzionari ed esperti fino ad un massimo di tre unitā.

4. I compensi spettanti al soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 3 ed ai componenti del Comitato di cui al comma 2 ed ai funzionari ed esperti di cui al comma 3, sono stabiliti dal Commissario delegato all'atto della nomina o dell'incarico e gravano sulle risorse attribuite per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza.

5. Il Commissario delegato č autorizzato a corrispondere al personale dell'ufficio di cui al comma 1, compensi per prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di settanta ore mensili, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, un compenso non superiore al 30% dell'indennitā di posizione in godimento, a valere sulle risorse attribuite per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza.

Art. 4.

1. Il sindaco di Catania-Commissario delegato dispone, per l'esecuzione dell'incarico conferito, delle risorse finanziarie giā assegnate e destinate alla realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza: all'uopo il Commissario delegato agisce nel rispetto della destinazione delle risorse stesse e della individuazione delle finalitā giā compiute dalla Regione siciliana in sede di programmazione, con riferimento alle previsioni di cui alle lettere a), b), h), i-bis) del comma 2 dell'art. 1 della Legge n. 433/1991, predisponendo tutti gli atti necessari per l'acquisizione e per l'impiego delle risorse stesse derivanti, in particolare, da: mutui concessi o da concedersi all'amministrazione comunale; fondi di cui agli obiettivi a),

b), h), i-bis) fissati all'art. 1 della Legge n. 433/1991, ivi compresi i ribassi d'asta, giā attribuiti alla data della presente ordinanza alla cittā di Catania sulla base del "Piano di riferimento" di cui all'art. 2 della Legge stessa o che saranno concessi con successive rimodulazioni del medesimo piano; fondi ex Gescal, che la Regione siciliana ha destinato o che destinerā alla cittā di Catania.

2. A tal fine, in deroga alle disposizioni vigenti norme della Legge e del regolamento in materia di contabilitā generale dello Stato, le predette risorse finanziarie sono trasferite su apposita contabilitā speciale, all'uopo istituita, intestata al sindaco di Catania-Commissario delegato.

3. Il Commissario delegato potrā, altresė, utilizzare il 4% di tutti i fondi di cui al precedente comma, al fine di redigere i programmi previsti all'art. 1 della presente ordinanza, nonchč per fare fronte alle esigenze connesse all'attuazione dell'art. 3, ivi compresa l'acquisto di attrezzature e/o servizi anche informatici.

4. Il Commissario delegato č tenuto a rendicontare le spese sostenute di cui alla presente ordinanza secondo le modalitā previste dalla vigente normativa in materia di contabilitā di Stato.

Art. 5.

1. Il Commissario delegato riferisce trimestralmente al Dipartimento della protezione civile sulle iniziative intraprese e sul relativo stato di attuazione.

1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenzioso sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con mezzi propri. La presente ordinanza sarā pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002 Il Presidente: Berlusconi

 

Pagina 2/2 - pagine: [1] [2]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional